Crediti Formativi
Dal sito www.istruzione.it:Circolare
Ministeriale n. 117 Prot. n. 3723/B/1/A
Roma, 14 aprile 2000
Oggetto: Esami di Stato. Crediti formativi acquisiti all'estero
Il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n.49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24.3.2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, prevede, relativamente a quelli acquisiti all'estero:
1. che le relative certificazioni vanno legalizzate dall'autorità
diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero
da tale incombenza previsti dalle convenzioni o accordi internazionali
vigenti in materia (art.3, comma 2);
2. che le certificazioni concernenti le attività di formazione
nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui sopra,
devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati
a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento.
Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello
di competenza lin-guistica previsto dall'ordinamento locale o da un
sistema ufficiale di standardizzazione (art.3, comma 3).
Ciò premesso, al fine di una più puntuale informazione sugli aspetti sopra indicati, si chiarisce quanto segue:
1. le convenzioni o accordi internazionali, cui fa riferimento l'art.3,
comma 2 del citato D.M. n.49, sono la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961
e la Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, che hanno abolito la legalizzazione
degli atti pubblici.
Pertanto, per le certificazioni dei crediti formativi provenienti o
da autorità pubbliche di uno dei Paesi aderenti a
tali Convenzioni o, comunque, confermate da un'autorità pubblica
del Paese medesimo, comprese le certificazioni concernenti le attività
di formazione nel settore linguistico, non deve essere richiesta legalizzazione
o convalida alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
I Paesi aderenti alle suddette Convenzioni sono i seguenti:
Austria Belgio Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia
Irlanda Jugoslavia Liechtenstein Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo
Spagna Svezia Svizzera Turchia. Andorra Argentina Armenia Australia
Belize Brunei Cipro El Salvador Federazione Russa Israele Lettonia Liberia
Lituania Malawi Malta Messico Niue Panama Repubblica Ceca San Cristopher
e Nevis San Marino Seychelles Stati Uniti d'America Sud Africa Ungheria
Venezuela. Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Bielorussia Bosnia Erzegovina
Botswana Croazia Figi Lesotho Macedonia Mauritius Slovenia Swaziland
Suriname Tonga. Quanto alle certificazioni non provenienti da autorità
pubbliche, l'autorità diplomatica o consolare non è tenuta
ad effettuare alcuna convalida o altro controllo formale.
2. Le certificazioni del settore linguistico, che, seppur non provenienti
da istituzioni pubbliche, siano rilasciate o previamente convalidate
da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute
nel Paese di riferimento, non devono essere sottoposte a legalizzazione
dell'autorità diplomatica o consolare; le certificazioni medesime
sono valide di per sé.
In merito a tale aspetto, si forniscono le seguenti indicazioni relativamente
agli ordinamenti britannico, irlandese, francese, tedesco, austriaco
e statunitense.
Quanto all'ordinamento britannico, deve essere riconosciuto carattere
di ufficialità ai certificati riconosciuti e alle istituzioni
accreditate dal British Council.
I certificati riconosciuti dal British Council attestano livelli di
conoscenza standardizzati, poiché la competenza linguistica è
accertata da commissioni centralizzate, che, nel valutare le prove d'esame
loro sottoposte da scuole, colleges e università, rispettano
criteri costanti di valutazione in relazione a programmi di studio codificati
chiaramente.
Elenco dei certificati riconosciuti e delle istituzioni accreditate dal British Council
Quanto all'ordinamento irlandese, i corsi di inglese per stranieri
sono impartiti solo da istituzioni a carattere privato, per le quali
è previsto il riconoscimento da parte del Dipartimento dell'Educazione.
Le istituzioni attualmente riconosciute sono elencate in calce alla
presente. Per la Germania, il Goethe Institut è l'ente certificatore
internazionalmente riconosciuto, che ha la facoltà di convalidare
attestati conseguiti presso uno degli istituti in Italia o all'estero
o presso uno dei centri autorizzati. Il Goethe Institut ha sede a Roma,
Genova, Trieste, Milano, Torino, Napoli, Palermo. Per la Francia, la
convalida delle certificazioni non provenienti da autorità pubbliche
è effettuata dall'Alliance Francaise di Roma, relativamente ai
corsi riconosciuti da tale Ente.
Per l'Austria, la convalida degli attestati è a cura dell'Istituto
austriaco di cultura, con sede in Roma, con riferimento alle scuole
che rientrano nel sistema nazionale di riconoscimento. Per gli Stati
Uniti, l'Ufficio culturale ell'Ambasciata americana (via Boncompagni
2 00187 Roma, tel. 0646742535 - 0646742330) provvede alla convalida
delle ertificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche o culturali
riconosciute negli Stati Uniti d'America.
I dirigenti delle istituzioni scolastiche vorranno dare la massima diffusione
alla presente circolare, informandone anche studenti e famiglie al fine
di evitare che producano richieste di legalizzazione o convalida alle
autorità italiane all'estero ovvero alle rappresentanze in Italia
dei Paesi suindicati, nei casi in cui, come sopra specificato, le autorità
medesime non sono tenute a tali adempimenti.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero degli
Affari Esteri.
IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Capo
